Un imprenditore artigiano dirige personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. Inoltre si assume la piena responsabilità, gli oneri e i rischi della sua gestione e svolge buona parte del proprio lavoro nel processo produttivo.
Un’impresa artigiana è diretta dall'imprenditore artigiano e ha come scopo principale la produzione di beni o la prestazione di servizi. Le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono essere svolte solo se risultano accessorie all'esercizio dell'impresa.
È industriale chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.
Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche del’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
La documentazione relativa all'avvio, modifica o cessazione di un'attività produttiva deve essere presentata solo se prevista una sede operativa o unità locale.
Non rientrano in questa categoria le attività professionali come il muratore, l'elettricista, il fabbro, ecc., svolte presso terzi, per le quali è necessario iscriversi esclusivamente in Camera di Commercio.
Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per le emissioni in atmosfera
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenetre apposita autorizzazione (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).
Per il deposito e il trattamento di rifiuti
Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e art. 216 occorre presentare apposita comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Per l'impatto acustico
Per le attività rumorose, un tecnico abilitato deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227.
Per le attività diverse da quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227 che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure non superiori ai limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la documentazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com.2, com. 3 e com. 4 può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.