Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale.
La richiesta per l'assegno può essere presentata:
- dalla madre, anche adottante
- dal padre, anche adottante
- dall'affidataria preadottiva
- dall'affidatario preadottivo
- dall'adottante non coniugato
- dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) se il bimbo non è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
L'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS
In Comune di Fara Gera d'Adda …
La richiesta deve essere presentata alla competente sede dell'INPS entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 7, com. 1).