La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione.
Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).
In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:
- mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis);
- mancata comunicazione della segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24);
- realizzazione di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34);
- realizzazione di interventi in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37);
- ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 42).
L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Fara Gera d'Adda …
Oneri di urbanizzazione
Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dalla delibera di giunta del 24/07/2015, n. 92.
Il Consiglio Comunale con delibera di giunta del 17/12/2014, n. 116 ha approvato modalità e garanzie per il versamento rateizzato della quota degli oneri di urbanizzazione. Possono essere pagati tramite bonifico bancario avente le seguenti coordinate:
- banca di credito cooperativo di Treviglio e Gera d'adda
- IBAN IT79R0889952990000000163030
Costo di costruzione
Dal 01/01/2023 il costo di costruzione è stato rideterminato con delibera di giunta comunale del 14/12/2022, n. 173 in corso di pubblicazione.
Con la deliberazione di giunta comunale del 17/08/2017, n. 74 è stata stabilita la maggiorazione del costo di costruzione per interventi di recupero ai fini abitativi.
Consulta il costo di costruzione e la relativa maggiorazione dal 01/01/2023
Può essere pagato tramite bonifico bancario avente le seguenti coordinate:
- banca di credito cooperativo di Treviglio e Gera d'adda
- IBAN IT79R0889952990000000163030