Il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.
Se la situazione economica del nucleo familiare peggiora, l'ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica deve tenere conto della variazione e rideterminare un canone provvisorio. Gli effetti del canone provvisorio decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.
Per il ricalcolo del canone possono quindi presentare domanda gli inquilini che riscontrano un forte disagio economico causato da licenziamento, sospensione, cassa integrazione, mobilità, pensionamento, vedovanza, ecc.
L'applicazione del canone provvisorio potrà essere richiesta solo ed esclusivamente dagli inquilini degli immobili di edilizia residenziale pubblica titolari di contratto sociale. Sono esclusi gli altri casi di contratto moderato, concordato o altra tipologia non prevista dalla Legge Regionale 04/12/2009, n. 27 per l'applicazione delle agevolazioni.