La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16).
Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).
In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:
- mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis);
- mancata comunicazione della segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24);
- realizzazione di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34);
- realizzazione di interventi in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37);
- ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 42).
L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Fara Gera d'Adda …
Contributo di costruzione
Gli oneri di urbanizzazione e il costo unitario di costruzione sono stati aggiornati con delibera di giunta comunale del 24/01/2025, n. 8.
Nell'ambito della medesima delibera, è stata stabilita la maggiorazione del costo di costruzione per interventi di recupero ai fini abitativi.
Il Consiglio Comunale con delibera di giunta del 17/12/2014, n. 116 ha approvato modalità e garanzie per il versamento rateizzato della quota degli oneri di urbanizzazione.
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario avente le seguenti coordinate:
- banca di credito cooperativo di Treviglio e Gera d'adda
- IBAN IT79R0889952990000000163030